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Dottorato di ricerca in Filosofia

Regolamento didattico

Regolamento didattico

 

1

L’attività didattica del Dottorato in Filosofia è articolata primariamente in sei seminari per anno accademico, della durata di 12 ore ciascuno. Tali seminari fanno riferimento alle aree scientifiche che costituiscono i quattro curricula del Dottorato e sono condotti di regola da docenti membri del Collegio, anche se in casi particolari il Collegio può darne incarico a docenti esterni. In aggiunta a tali seminari, il Collegio può decidere di far rientrare nell’attività didattica del Dottorato anche altri seminari e conferenze organizzati dal Collegio stesso o da alcuni dei suoi membri, autonomamente o in collaborazione con altre istituzioni. 

 

2

Ciascun dottorando iscritto al primo anno sceglie e frequenta cinque dei sei seminari di cui all’art. 1. Ciascun dottorando iscritto al secondo anno sceglie e frequenta due degli stessi seminari. La partecipazione dei dottorandi viene valutata dal docente, che ne dà comunicazione scritta al Coordinatore. Le modalità di tale valutazione sono stabilite da ogni singolo docente e possono prevedere la redazione, da parte del dottorando, di una relazione scritta o di un saggio. I dottorandi del terzo anno non sono obbligati a frequentare alcuno dei seminari di cui all’art. 1. 

 

3

La frequenza dei seminari di cui all’art.1, seguita dall’esito positivo della valutazione di cui all’art. 2, determina l’acquisizione di crediti formativi (CFU). Il rapporto tra ore di seminario e CFU acquisiti è 6:1. Dunque i dottorandi del primo anno frequentando cinque seminari acquisiranno 10 CFU, mentre i dottorandi del secondo anno frequentando due seminari acquisiranno 4 CFU. 

 

4

Tutti i dottorandi sono inoltre tenuti a partecipare – informandone il Coordinatore – a convegni e seminari a loro scelta per un numero di ore equivalenti a un totale di 3 CFU nel primo semestre e 2 CFU nel secondo semestre. 

 

5

I dottorandi devono anche frequentare alcuni corsi di “abilità complementari” (complementary skills) fra quelli organizzati dall'Università che è sede amministrativa del loro ciclo di dottorato. Ulteriori dettagli a tal proposito sono disponibili nella sezione del sito dedicata alla didattica.  

 

6

Il passaggio di ciascun dottorando dal primo al secondo anno è subordinato all’esito positivo di tutte le valutazioni di cui all’art. 2.

 

7

Tutti i dottorandi che siano stati ammessi al secondo anno fanno richiesta al Collegio, attraverso il Coordinatore, che sia loro assegnato, tra i membri del Collegio, il docente sotto la cui supervisione svolgere la propria attività di ricerca in vista dalla redazione della dissertazione finale. Il Coordinatore riunisce il Collegio, che delibera in proposito.

 

8

Il passaggio dal secondo al terzo anno è subordinato all’esito positivo sia di tutte le valutazioni di cui all’art. 3, sia di una discussione dinanzi al Collegio intorno all’argomento della tesi di dottorato. In previsione di tale discussione, il candidato indirizza una domanda al Coordinatore nella quale è tenuto a fornire una sintetica illustrazione di tale argomento. Il Collegio viene riunito dal Coordinatore e ne dibatte col candidato; quindi, in separata sede, delibera circa l’accettazione della domanda.

 

 

 
ultimo aggiornamento: 17-Nov-2019
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